1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, al momento della nascita, sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni, durante i quali abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a quattrocentocinquanta giorni nell'arco del quinquennio e a novanta giorni nell'ultimo anno del quinquennio stesso, e che sia in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni se all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi».
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai soggetti di seguito indicati e in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni, riducibili a cinque in caso di superamento di uno specifico corso di integrazione, e non abbia trascorso all'estero più di quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio o novanta giorni nell'anno antecedente alla presentazione della domanda».
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della pubblica istruzione e per i diritti e le pari opportunità, definisce con regolamento i contenuti, le modalità di organizzazione e di erogazione degli specifici corsi di integrazione previsti.
4. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana è richiesta la rinuncia alla cittadinanza di origine».
1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo
«Art. 9-bis. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f), è comunque sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato mediante la verifica della conoscenza della lingua italiana, della Costituzione italiana e dei diritti e doveri dei cittadini italiani.
2. Con regolamento di esecuzione della presente legge, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, gli organi competenti a riceverle nonché la documentazione da produrre, ivi compresa quella ritenuta idonea a comprovare la sussistenza del requisito di cui al comma 1, e sono armonizzate le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni».
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Entro sei mesi dalla notifica del decreto di conferimento della cittadinanza, la persona a cui lo stesso si riferisce deve prestare giuramento secondo le modalità e i contenuti stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis.
2. Il decreto di conferimento della cittadinanza non ha effetto se il giuramento non è prestato entro il termine di cui al comma 1».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000